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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
3.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Alla legge 6 maggio 2015, n. 52 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, dopo la parola: «ballottaggio» inserire le seguenti: «da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate»;
   b) all'articolo 1, comma 8, capoverso «ART. 14-ter» sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza».