Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «al funzionamento interno» sono inserite le seguenti: «, all'equilibrio di genere»;
b) all'articolo 9:
1) al comma 2, dopo le parole: «dei candidati», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e degli eletti»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte a sostenere la formazione, la rappresentanza e l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e alle campagne elettorali. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al presente comma».