Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I partiti e movimenti politici hanno natura di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Unitamente alla domanda di riconoscimento, i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e lo statuto contenente il progetto politico del partito o del movimento politico.