Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Definizione di metodo democratico dei partiti e dei movimenti politici).
1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei principi di eguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire ad un partito o ad un movimento politico.
2. Ogni cittadino che aderisca ad un partito o movimento politico e che ne condivida e ne rispetti le finalità politiche, ha eguale diritto alla partecipazione alla vita politica ed amministrativa del partito o del movimento politico, ha uguale importanza ed uguale diritto di voto, di proposta e di candidatura.
3. Lo statuto del partito o del movimento politico deve conformarsi in modo chiaro e non diversamente interpretabile ai principi di uguaglianza, democrazia e partecipazione. Lo statuto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, definisce il progetto politico del partito o del movimento e ne disciplina l'organizzazione e l'ordinamento interni a base democratica stabilendo:
a) le modalità per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e la relativa iscrizione, ammissione, eventuali dimissioni o esclusione alla stessa;
b) le modalità di partecipazione attraverso le quali gli iscritti esercitano il proprio diritto per la determinazione della linea politica e delle scelte programmatiche del partito o del movimento e le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;
c) le modalità di selezione degli organi interni e dei candidati per le elezioni amministrative e politiche;
d) gli organi competenti ad assumere misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti;
e) la realizzazione di un sito internet che garantisca un'attività di diffusione delle attività e la possibilità per gli iscritti di confrontarsi per il raggiungimento di una politica condivisa; inoltre, il sito internet può essere utilizzato anche a fini di promozione pubblicitaria, limitatamente a scopo di autofinanziamento purché dichiarato;
f) che i contributi, le donazioni, la messa a disposizione di servizi erogati ai partiti ed ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, previo consenso alla pubblicità dei dati, possono essere utilizzati esclusivamente per spese strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
3. Elementi costitutivi del metodo democratico del partito o del movimento politico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono:
a) il riconoscimento, a ciascun iscritto all'anagrafe degli stessi diritti e degli stessi doveri;
b) l'attribuzione, a ciascun iscritto, del diritto di concorrere in uguale misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito o del movimento politico;
c) la partecipazione di ciascun iscritto agli organi collegiali secondo le modalità previste nello statuto;
d) il riconoscimento, a ciascun iscritto, del diritto di parola, di proposta e di voto nell'ambito degli organi collegiali di cui fa parte, secondo le modalità stabilite dallo statuto;
e) la partecipazione, anche con modalità telematiche, di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed uguale;
f) la previsione del carattere temporaneo delle cariche interne con l'indicazione di un limite massimo di due mandati nella medesima carica e di quattro mandati in qualsiasi ruolo;
g) gli organi di direzione politica e di rappresentanza legale, le rispettive competenze e le modalità di elezione degli stessi da parte degli iscritti.