Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico, il movimento politico o i gruppi politici organizzati e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di proprietà degli iscritti al partito politico, al movimento o al gruppo politico organizzato ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.