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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Personalità giuridica e statuto dei partiti politici).

  1. I partiti politici, nonché tutti i soggetti comunque denominati, che hanno l'obiettivo di concorrere a determinare la politica nazionale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
  2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo.
  3. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.
  4. Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica dei partiti politici, il riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la citata Commissione comunica alla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) competente l'iscrizione del partito politico nel registro nazionale e trasmette contestualmente alla prefettura-UTG competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La medesima Commissione trasmette alla prefettura-UTG competente ogni modificazione dello statuto, previo svolgimento della procedura di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.