Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di bilanci).
1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero» sono soppresse e le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.