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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Organi esecutivi).

  1. Lo statuto del partito o del movimento politico prevede organi esecutivi monocratico e collegiale.
  2. L'organo esecutivo monocratico è eletto secondo le modalità stabilite dallo statuto e ad esso spettano la rappresentanza legale del partito o del movimento politico e l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli iscritti all'anagrafe del partito o del movimento stesso. Ha l'obbligo di presenziare all'assemblea degli iscritti.
  3. L'organo esecutivo collegiale è scelto dall'assemblea degli iscritti all'anagrafe del partito o del movimento politico, alla quale spettano la programmazione della linea politica e la formulazione delle candidature alle elezioni.
  4. Lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi monocratico e collegiale da parte delle assemblee degli iscritti. Alla revoca si procede per voto, su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento. Contestualmente alla revoca si procede alla elezione dei nuovi organi.
  5. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da qualsiasi iscritto ma deve essere sottoscritta da una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento.