Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo» con le seguenti: «Gli enti territoriali possono stipulare con i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,».