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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
7.06.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme in materia di trasparenza in ordine al finanziamento di fondazioni e associazioni politiche).

  1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto sono equiparate ai partiti e movimenti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.».
  2. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
  3. Il divieto di cui al comma 1 si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
  4. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive, di cui al comma 1, di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al medesimo comma 1.
  5. È fatto divieto a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui al comma 1, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti, di accettare contributi o altre forme di sostegno da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.
  6. I contributi a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute e dirette da persone titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui al comma 1, sotto qualsiasi forma erogati, sono iscritti nei bilanci dei soggetti donatori.
  7. Le disposizioni in materia di trasparenza, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 8 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al presente articolo.