Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, è soppresso il seguente periodo: «Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».