Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere le seguenti: avviene entro il 30 giugno ed il 31 dicembre successivi alla trasmissione di cui al comma 6.
Conseguentemente, sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno è pubblicato, a cura della Commissione, in maniera facilmente accessibile nel sito internet del Parlamento italiano l'elenco dei beneficiari dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 2, anche nelle forme di cui ai commi 4 e 5, con indicazione dei nominativi dei soggettivi eroganti, dei relativi importi e dell'anno di riferimento.
11. Ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che abbiano omesso di pubblicare sui rispettivi siti internet le erogazioni ricevute ai sensi dei commi 2, 4 o 5, o le abbiano pubblicate per un ammontare inferiore al vero, la Commissione applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al doppio della differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello pubblicato sul sito internet.