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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, movimenti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, e che siano iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Per ottenere l'esonero dalla sottoscrizione di cui al comma 1, i partiti, movimenti o gruppi politici di cui al periodo precedente devono altresì essere costituiti in gruppo consiliare all'inizio della consiliatura in corso al momento della convocazione dei comizi, ovvero devono aver conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, con contrassegno che richiami in tutto o in parte quello depositato. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta da chi ne ha titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico ovvero da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte da chi ne ha titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.».