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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Partecipazione dei giovani alla vita politica).

  1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari almeno al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i partiti politici introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quadruplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.