stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la selezione delle candidature).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in ciascun collegio plurinominale, dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definire le modalità con le quali ciascun partito politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 52, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;
   b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo misure per assicurare l'equilibrio di genere;
   c) prevedere che ciascun partito politico definisca i requisiti per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni primarie;
   d) stabilire che gli elettori partecipino alle elezioni primarie previa registrazione;
   e) assicurare che la registrazione di cui alla lettera d) avvenga con modalità informatica tramite i meccanismi di identificazione personale digitali previsti dalla normativa vigente;
   f) stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;
   g) prevedere, al momento del voto, il riconoscimento dell'identità degli elettori nei seggi presidiati dotati di una postazione informatica adibita al voto;
   h) prevedere la possibilità di stampare una scheda con il voto espresso da inserire in un'urna predisposta accanto alla postazione informatica di voto ai fini di un eventuale controllo successivo;
   i) stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il risultato del voto sia vincolante per la formazione delle liste dei candidati;
   l) prevedere che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza e l'anonimato;
   m) prevedere che lo scrutinio dei voti avvenga a livello centrale con modalità informatiche;
   n) prevedere che in ciascun collegio plurinominale sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;
   o) provvedere all'istituzione di una commissione di esperti presso l'Agenzia per l'Italia digitale per la definizione delle modalità tecniche di svolgimento delle procedure di registrazione e di elezione di cui al presente comma;
   p) prevedere forme di controllo per la verifica della corrispondenza del programma informatico utilizzato nei seggi di votazione con quello stabilito in sede di definizione delle modalità tecniche dalla commissione di cui alla lettera o).

  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.