Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Alla legge 6 maggio 2015, n. 52 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione»;
b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole: «tra quelli che non sono capolista»;
c) all'articolo 1, comma 1, alla lettera g) sopprimere le parole: «, dapprima i capolista nei collegi, quindi»;
d) all'articolo 2, comma 4 , capoverso comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e il nominativo del candidato capolista»;
e) all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «da un candidato capolista»;
f) all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente».