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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.33. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
2.33.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. I cittadini possono concorrere alla determinazione della politica nazionale organizzandosi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati in conformità alla presente legge.
  2. Le regole di funzionamento interno dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati e la loro iniziativa politica sono determinati liberamente dagli iscritti e dagli aderenti. Salvo quanto diversamente previsto negli accordi associativi, ai partiti e gruppi politici organizzati si applicano le disposizioni del codice civile sulle associazioni non riconosciute, come integrate dalla presente legge.
  3. In particolare, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:
   a) le decisioni sono adottate a maggioranza dall'assemblea degli associati o iscritti; tutti gli associati o iscritti devono essere convocati dall'organo amministrativo con congruo preavviso e informati degli argomenti all'ordine del giorno;
   b) l'amministrazione è affidata a un organo amministrativo nominato dall'assemblea degli associati o iscritti con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla deliberazione;
   c) le deliberazioni dell'assemblea degli associati o iscritti e degli altri organi sono impugnabili ai sensi dell'articolo 23 del codice civile su istanza degli organi del partito, movimento o gruppo politico o di qualunque associato o iscritto;
   d) l'esclusione di un associato o iscritto è deliberata dall'assemblea, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio.

  4. Ai fini dell'esercizio dei loro diritti ai sensi dello statuto, dell'accordo associativo o della presente legge, gli associati o iscritti a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati hanno sempre diritto di ricevere, su richiesta, copia dello statuto o dell'accordo associativo vigente e delle eventuali versioni precedentemente in vigore, nonché, ai fini dell'impugnazione delle delibere adottate dagli organi, copia della delibera impugnata, e di ogni informazione necessaria ai fini dell'impugnazione, incluso l'elenco degli associati o iscritti aventi diritto al voto, l'elenco dei presenti e votanti e la documentazione relativa allo scrutinio. In caso di votazione effettuata con strumenti informatici o telematici, devono essere messe a disposizione dell'associato o iscritto che intenda impugnare la deliberazione tutte le informazioni, anche tecniche, necessarie per verificare la regolarità della votazione.