stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

  1. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi o altre forme di sostegno, erogati in qualsiasi forma e modo, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.
  2. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi provenienti da Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o comunque private del diritto di voto alle elezioni nazionali.
  3. I contributi a qualunque titolo erogati ai partiti e ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati possono essere utilizzati esclusivamente per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, informazioni e pubblicazioni o per altre spese comunque strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
  4. In occasione delle elezioni di qualunque grado, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.
  5. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale redatti ai sensi della normativa vigente. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita sezione della Corte dei conti, di seguito denominata «Commissione», composta dai componenti del collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.