Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le somme rinvenienti dalle sanzioni pecuniarie comminate ai partiti ai sensi della presente legge e delle altre leggi in materia ivi richiamate sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.