Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. 1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui»;
b) al comma 6, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».