Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Disciplina fiscale ed agevolazioni). – 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Sono inoltre esenti dalle tasse sulle concessioni governative tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13»;
b) al comma 2, dopo il capoverso Art. 27-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 27-quater – 1.Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13»;
c) al comma 3, dopo il capoverso Art. 11-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 11-quater. Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13»;
d) al comma 6, primo periodo, le parole «in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono».