stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.76. in Assemblea riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2016  [ apri ]
6.76.

  Dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:
  14-bis. Qualora la Commissione accerti la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo previste dalla presente legge o dalle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati in relazione a un importo superiore a euro 50.000, ferme restando le sanzioni pecuniarie ivi disposte, vieta altresì al partito, movimento o gruppo politico organizzato di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato o ricevuto, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.