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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.38. in Assemblea riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2016  [ apri ]
6.38.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La delibera dell'organo sociale competente è richiesta per i soli finanziamenti e contributi del valore superiore a cinquantamila euro».
   b) al terzo comma, dopo le parole: «senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario» sono aggiunte le seguenti: «per i contributi superiori a cinquantamila euro,».