Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
16. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è sostituito dal seguente: «Gli oneri di pubblicazione di cui al presente comma hanno rilievo pubblicistico. Ad essi non può essere opposta la tutela della riservatezza dei singoli finanziatori».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera d).