Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:
a) partiti e movimenti politici;
b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;
c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).