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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.052. in Assemblea riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2016  [ apri ]
9.052.
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. (Norme transitorie e finali). – 1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i partiti già registrati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, adeguano i propri statuti a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge, come modificato dalla presente legge.
  2. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 8, secondo modalità individuate dalla Camera dei deputati, secondo le norme del proprio Regolamento, sono poste a disposizione della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le dichiarazioni rese, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.