Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – 1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali effettuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici».