Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.