Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Divieto dell'utilizzazione a scopo di lucro dei siti internet riconducibili ai movimenti di partito o ai partiti politici). – 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete internet, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti e dei movimenti politici, nonché nei siti, blog, o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche. A tal proposito la Commissione effettua il controllo e invita gli interessati a sanare, entro e non oltre trenta giorni dalla contestazione, le eventuali irregolarità riscontrate».