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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.053. in Assemblea riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2016  [ apri ]
7.053.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Cauzione per la presentazione delle liste di candidati). – 1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi livello, se non già esentati da altra disposizione legislativa, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro degli interni. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
  2. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»;
   d) al comma 1, lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»;
   e) al comma 1, lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»;
   f) al comma 1, lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»;
   g) al comma 1, lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»;
   h) al comma 1, lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»;
   i) al comma 1, lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»;
   l) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».