Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La delibera dell'organo sociale competente è richiesta per i soli finanziamenti e contributi del valore superiore a cinquantamila euro».
b) al terzo comma, dopo le parole: «senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario» sono aggiunte le seguenti: «per i contributi superiori a cinquantamila euro,».