stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.143. in Assemblea riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2016  [ apri ]
6.143.

  Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
  16. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini del presente decreto sono equiparate ai partiti e movimenti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.».

  17. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o affidatari di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture, di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
  18. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 16 del presente articolo si applicano anche allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al medesimo comma 4, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
  19. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  20. È fatto divieto alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, come sostituito dal comma 16 del presente articolo di accettare contributi nella forma di erogazione di finanziamenti o in altre forme, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.
  21. Le disposizioni in materia di trasparenza, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 9 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al presente articolo.