Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
16. È fatto divieto a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di altre assemblee elettive, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti, di accettare contributi nella forma di erogazione di finanziamenti o in altre forme, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.