Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
16. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società alla cui nomina partecipino organi di governo di livello nazionale, regionale o locale, o assemblee elettive, di erogare contributi, sotto qualsiasi forma, alle fondazioni o alle associazioni la cui attività prevalente è dedicata al supporto politico-culturale o organizzativo di un partito, di una corrente di partito o di una o più delle persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.