Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
16. Le disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 9 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.