Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
16. Agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e a tutte le disposizioni in materia di finanziamento ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono soggetti tutti gli enti privati nonché le imprese sociali costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità di produzione e scambio di beni e servizi.