Dopo il comma 15 aggiungere il seguente
16. Agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e a tutte le disposizioni in materia di finanziamento ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono soggetti gli enti privati nonché le imprese sociali costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, nel caso in cui essi contribuiscano, attraverso l'erogazione di finanziamenti o il conferimento di qualsiasi utilità, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive nonché di fondazioni o associazioni che contribuiscono nelle medesime forme alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive.