Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
16. Dopo il comma 4 dell'articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le stesse prescrizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni la cui attività prevalente è dedicata al supporto politico-culturale o organizzativo di un partito, di una corrente di partito o di una o più delle persone che siano titolari di incarichi di governi a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti».