Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:
16. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o in parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive».