Al comma 15, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le fondazioni o associazioni formalmente collegate ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o quelle che comunque contribuiscono, attraverso l'erogazione di finanziamenti o il conferimento in qualsiasi utilità, compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive sono soggette agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e alle disposizioni in materia di finanziamento all'attività politica.