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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.07. in Assemblea riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2016  [ apri ]
6.07.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di euro 50.000 annui.
  2. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito politico o fondazioni o soggetti ad essi collegati.
  3. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:
   a) partiti e movimenti politici;
   b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;
   c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).