Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e/o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di 50.000 euro annui.