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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.02. in Assemblea riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2016  [ apri ]
10.02.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:
  Art. 11. (Elezioni primarie). – 1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche di sindaco, di sindaco metropolitano, ove ne sia prevista l'elezione a suffragio universale e diretto, di presidente della giunta regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle persone indicate come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i partiti e movimenti politici e le coalizioni tra i medesimi possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni degli articoli da 11 a 25.
  2. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cariche indicate nel medesimo comma o per l'elezione della Camera dei deputati.
  3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Per l'elezione della Camera dei deputati tale periodo è di almeno sessanta giorni.

  Art. 12. (Applicabilità delle disposizioni vigenti). – 1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

  Art. 13. (Forme di elezioni primarie ed elettorato attivo e passivo). – 1. Le elezioni primarie possono essere chiuse se riservate ai soli iscritti ai partiti o movimenti politici ovvero semiaperte se riservate anche ai sostenitori dei medesimi che si iscrivono in un apposito registro entro una data determinata antecedente a quella della votazione ovvero aperte se estese anche agli elettori che si iscrivono nel registro dei sostenitori al momento della votazione stessa, in base a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 14.
  2. In caso di elezioni primarie di coalizione, esse sono riservate agli iscritti a uno dei partiti o movimenti politici della coalizione organizzatrice ovvero anche ai sostenitori che si iscrivono nell'apposito registro di uno dei medesimi partiti o movimenti.
  3. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.
  4. È vietato partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o movimenti politici o coalizioni dei medesimi in relazione alla stessa consultazione elettorale.
  5. Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale sulla quale devono essere impressi, a cura della sezione elettorale, il timbro con la dicitura «Elezioni primarie» e l'indicazione della consultazione elettorale alla quale si riferiscono, con la relativa data.

  Art. 14. – (Commissioni elettorali). – 1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito o movimento politico provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali ed entro il settantesimo giorno per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati.

  Art. 15. (Regolamenti). – 1. I regolamenti di cui all'articolo 14 disciplinano i criteri, le modalità e i tempi per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito o movimento politico, di cui all'articolo 13, anche attraverso il sito internet istituzionale del partito o movimento.
  2. I regolamenti assicurano altresì il diritto alla consultazione del registro degli iscritti e dei sostenitori, nonché di quello dei votanti, almeno da parte di tutti i candidati alle elezioni primarie.
  3. I medesimi regolamenti, pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, prevedono altresì i criteri per l'individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti e di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto.

  Art. 16. – (Ricorso avverso la mancata iscrizione nei registri degli iscritti e dei sostenitori). – 1. Ciascun iscritto e sostenitore può chiedere alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente la verifica della propria effettiva iscrizione negli appositi registri e proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente avverso l'eventuale mancata iscrizione.
  2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso di cui al comma 1 entro due giorni dalla sua presentazione.
  3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente e al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

  Art. 17. – (Presentazione delle candidature alle elezioni primarie). – 1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale del partito o movimento competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le elezioni primarie.
  2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito o movimento politico definito dal regolamento di cui all'articolo 14, con sottoscrizioni autenticate.
  3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti o movimenti politici, né sottoscrivere l'adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima elezione primaria.

  Art. 18. (Esclusione delle candidature). – 1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 17.
  2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 1.

  Art. 19. – (Ricorso avverso l'esclusione della candidatura). – 1. Avverso l'esclusione della candidatura ai sensi dell'articolo 18 l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente.
  2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente, responsabile della esecuzione.

  Art. 20. – (Operazioni di voto). – 1. Il voto è libero e segreto.
  2. I regolamenti di cui all'articolo 14 determinano i criteri e le modalità per la fissazione delle giornate di votazione, per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

  Art. 21. – (Chiusura delle operazioni di voto). – 1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

  Art. 22. – (Proclamazione dei candidati designati). – 1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni elettorali e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente, unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
  2. I regolamenti di cui all'articolo 14 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

  Art. 23. – (Ricorso avverso la proclamazione dei designati). – 1. Avverso la proclamazione dei designati o in caso di irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi soggetto avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri, che decide nei successivi due giorni, fatta salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

  Art. 24. – (Elezioni primarie di coalizione). – 1. In caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di partiti e movimenti politici per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti e movimenti che formano la coalizione.
  2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito o movimento politico aderente alla lista unitaria o alla coalizione di liste partecipa alla nomina della commissione elettorale del partito o movimento politico per lo svolgimento delle elezioni primarie.
  3. Alle elezioni primarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli da 11 a 25 in quanto compatibili. Gli organi dei partiti o movimenti politici che formano la lista unitaria o la coalizione di liste, individuati in base alle disposizioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al citato comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dai rispettivi statuti.

  Art. 25. – (Elezioni primarie per la selezione del vertice esecutivo di un partito o movimento politico). – 1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 25 possono applicarsi anche alla procedura di selezione della carica del vertice esecutivo, sia esso denominato segretario, presidente o con un altro termine atto a indicare il titolare della carica apicale monocratica a livello nazionale, dei partiti o movimenti politici.