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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2839

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2016  [ apri ]
9.03.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Anagrafe degli iscritti).

  1. Il partito o il movimento politico istituisce un'anagrafe degli iscritti in cui sono indicati, per ogni iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, il luogo di residenza e il luogo di iscrizione o dominio del sito internet del partito o del movimento politico.
  2. L'anagrafe degli iscritti è gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ed è aggiornata mensilmente.
  3. L'iscrizione nell'anagrafe degli iscritti è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto del partito o del movimento politico.
  4. Ogni iscritto ha il diritto di accedere all'anagrafe degli iscritti stessi.