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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.13. in Assemblea riferita al C. 282-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/09/2013  [ apri ]
4.13.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui funzioni assorbono ed integrano quelle del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.
  4. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono attribuite esclusivamente al Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese. Le risorse del Fondo accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate alla realizzazione prioritaria delle seguenti finalità:
   a) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
   b) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;
   c) l'aumento delle detrazioni Irpef per lavoro dipendente e per le pensioni;
   d) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro;
   e) agevolazioni a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato;
   f) la revisione dell'IMU sui beni immobiliari strumentali alle attività economiche.

  5. Il Parlamento, in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza (DEF), sulla base del decreto di cui al comma 4, può indicare al Governo le misure da attuare, tra quelle indicate dalle lettere da a) a f) di cui al medesimo comma.
  6. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dal comma 4 del presente articolo.