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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.47. in Assemblea riferita al C. 282-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/09/2013  [ apri ]
2.47.

  Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
  i-bis) prevedere che, con riferimento a quanto stabilito dalla lettera i), gli incrementi di imposta derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 non possano superare il 20 per cento delle imposte attualmente gravanti. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 provvedono ad individuare le modalità temporali con le quali i suddetti incrementi sono applicati progressivamente, anche mediante successivi interventi correttivi;

  Conseguentemente, alla lettera l), sopprimere le parole: e la necessaria gradualità.