Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
r-bis) introduzione del divieto della propaganda pubblicitaria, in qualsiasi forma diretta o indiretta, dei giochi anche accessibili on line che prevedono vincite in denaro e di qualsiasi altra forma di gioco d'azzardo o scommessa anche connessa a competizioni sportive a livello comunale, regionale o nazionale, rafforzando al contempo il monitoraggio, il controllo e la verifica del rispetto e l'efficacia del divieto previsto dalla presente lettera, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;