Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
q-bis) introduzione di misure, in materia di gioco d'azzardo, finalizzate alla tutela, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari, nonché per la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili.