Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è delegato, altresì, a chiarire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che i servizi erogati e i beni ceduti di benessere del corpo e cura della persona resi direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi nell'ambito delle strutture ricettive sono da considerarsi prestazioni accessorie alla prestazione principale resa ai clienti alloggiati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.