Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La Convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, firmata il 6 novembre 2013, rimane valida fino al 31 dicembre 2016; A tal fine, all'Ente morale italiano di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è attribuito, mediante atto aggiuntivo alla sopra citata Convenzione, il medesimo ruolo amministrativo previsto dalla legge 21 marzo 2001, n. 73, anche per quanto riguarda la concessione di borse di studio.